Formazione continua

 

La Formazione Continua obbligatoria è disciplinata dal D.P.R. 137/2012 n. 137 e specifica, dal punto di vista legislativo, l’obbligatorietà del Professionista di dovere ottenere i crediti formativi indispensabili per lo svolgimento della professione. Il non raggiungimento dei crediti formativi professionali obbligatori costituisce un illecito disciplinare. 

Gli iscritti all'albo professionale devono conseguire 60 crediti formativi ogni triennio di cui 6 in materia di ordinamento e deotologia professionale

 Il neo iscritto all’albo inizia il triennio l’anno successivo all’iscrizione(il primo gennaio).

Regolamento Formazione Continua Obbligatoria  - 15 settembre 2021 - Disposizioni in vigore dal 31 maggio 2021  

 

 



Albo dei geometri ACCEDI ALL'ALBO
Abbiamo a cuore la tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare l'esperienza di navigazione sul nostro sito. Con il tuo consenso potremo fare uso di tali tecnologie per le finalità indicate nella pagina privacy policy. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante ''Personalizza'' sempre raggiungibili anche attraverso la nostra cookies info.
Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su ''Accetta e chiudi'' o rifiutarne l'uso facendo click su ''Continua senza accettare''