La Formazione Continua obbligatoria è disciplinata dal D.P.R. 137/2012 n. 137 e specifica, dal punto di vista legislativo, l’obbligatorietà del Professionista di dovere ottenere i crediti formativi indispensabili per lo svolgimento della professione. Il non raggiungimento dei crediti formativi professionali obbligatori costituisce un illecito disciplinare.
Gli iscritti all'albo professionale devono conseguire 60 crediti formativi ogni triennio di cui 6 in materia di ordinamento e deotologia professionale
Il neo iscritto all’albo inizia il triennio l’anno successivo all’iscrizione(il primo gennaio).
Regolamento Formazione Continua Obbligatoria - 15 settembre 2021 - Disposizioni in vigore dal 31 maggio 2021