Iscrizione Elenchi 818:
La domanda di iscrizione agli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’ art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – ex legge 818/84, deve essere redatta su propria carta intestata e con bollo da euro 16,00
Il Decreto 05/08/2011 e la Circolare del 25/05/2012 emanate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco regolamentano i requisiti e la formazione dei PROFESSIONISTI ANTINCENDIO.
La Laurea in Ingegneria o Architettura, anche triennale, o il Diploma in materie scientifiche sono un requisito per i professionisti antincendio.
Per poter svolgere i compiti in capo al professionista antincendio è fondamentale l’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D. Lgs. 139/06.
I professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo professionale
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi
Le competenze in capo al PROFESSIONISTA ANTINCENDIO sono stabilite dal DM 5 agosto 2011 modificato dal DM 7 giugno 2016
Oltre ad avere una formazione completa per la predisposizione di pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il PROFESSIONISTA ANTINCENDIO è autorizzato a svolgere altri compiti specifici tra i quali l’asseverazione per il rinnovo periodico di conformità antincendio, l’elaborazione delle istanze di deroga, la redazione dei progetti sviluppati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
I professionisti antincendio abilitati prima del 27 agosto 2011 al fine di mantenere l’iscrizione agli elenco del Ministero dell’Interno devono effettuare corsi/seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data del 26 agosto 2016. Il secondo quinquennio decorrerà automaticamente solo per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio nel corso dei precedenti cinque anni.
I professionisti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio saranno sospesi temporaneamente dagli elenchi, con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione; gli eventuali atti emessi e sottoscritti da professionisti antincendio in regime di sospensione saranno nulli; i professionisti sospesi potranno essere reintegrati negli elenchi dopo aver completato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio; per questi soggetti, il nuovo quinquennio di riferimento inizierà da quella data, a prescindere dalla durata del periodo di sospensione.
Puoi verificare la tua posizione contattando la segreteria del Collegio