L’amministratore di condominio è colui che riveste funzioni esecutive all’interno del condominio perché si occupa di amministrare e gestire i beni comuni oltre che di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale. E’ quindi una figura importante e di responsabilità, soprattutto in caso di condomini molto grandi. Con l’entrata in vigore della Legge n° 220/2012 per assumere l’incarico di amministratore di condominio, bisogna avere alcuni requisiti.
La materia è regolata dal nuovo articolo 71 Bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile
Per diventare amministratore di condominio, innanzitutto bisogna avere dei requisiti personali, con profili di piena capacità giuridica, di agire e piena onorabilità ed inoltre bisogna attestare la partecipazione a un corso di formazione amministratore di condominio di almeno 72 ore
Per continuare ad esercitare l’attività, è annualmente necessario seguire corsi di aggiornamento della durata minima di quindici ore, entro l’8 ottobre di ogni anno, corsi assoggettati alle stesse regole della formazione iniziale, pena la nullità delle delibere assembleari e quindi della perdita del mandato.
La formazione degli amministratori di condominio è stata regolata dal Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140 in vigore dal 9 Ottobre 2014.