L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, "certificato energetico" o "attestato energetico") è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti.
Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull'impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione o riqualificazione).
La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.
L’APE è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione. In tal caso, l’APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile ed è necessario per ottenere l'agibilità.
Per gli edifici esistenti, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione.
Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di trattativa e consegnarlo allatto della firma del contratto, anche se l'immobile è in costruzione.
Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l’immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE.
Le principali informazioni dell’APE - prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente – devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.
L’APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.
Inoltre l’APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la ristrutturazione.
L'APE non è obbligatorio, invece, per gli edifici di culto, i fabbricati isolati con superficie < 50 mq, i fabbricati agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di climatizzazione, i parcheggi multipiano, i garage, i locali caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita.
Qualunque proprietario può richiedere un APE volontario per conoscere le caratteristiche energetiche del proprio immobile e gli interventi migliorativi necessari.
I certificatori energetici, tecnici che redigono gli APE ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75, devono accreditarsi al SIRAPE FVG per poter essere inclusi nell’Elenco regionale dei certificatori energetici e per depositare gli APE nella Regione FVG.
E' necessario accedere con SPID o LOGIN FVG in modalità avanzata.