Uso del Timbro

Area di interesse: Professione

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
Art. 1 - Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra richiesto da privati e da Enti dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro personale attestante che il firmatario possiede il requisito prescritto dalla Legge (iscrizione nell'Albo).
Art. 2 - Il timbro recherà il cognome e nome, il numero progressivo corrispondente all'ordine cronologico dell'iscrizione nell'Albo e la dicitura "COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - PORDENONE ".
Il numero progressivo non potrà essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.
Art. 3 - Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al professionista che risulti iscritto nell'Albo dei Geometri e Geometri Laureati di questa Provincia.
Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciare ricevuta apponendo la firma sull'apposita scheda.
Art. 4 - Qualora il professionista rassegni le dimissioni dall'Albo, chieda trasferimento ad altro Collegio, sia sospeso o cancellato dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento o della comunicazione del provvedimento adottato ad iniziativa del Consiglio, restituire il timbro.
In caso di smarrimento del timbro, l'iscritto dovrà farne immediata denuncia al Collegio che, a richiesta e dietro pagamento, rilascerà un duplicato.
Art. 5 - Il Geometra cancellato dall'Albo, che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal
Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici
interessati. Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all' Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 26 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274.
Art. 6 - E' fatto divieto ai Geometri di fornirsi direttamente del timbro professionale o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello deliberato dal Collegio. L'uso dei timbri che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente art. 3, è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12
del R.D. 11 febbraio 1929.
Art. 7 - L'Autorità Giudiziaria, gli Enti Pubblici, comunque preposti alla vidimazione od alla approvazione degli elaborati, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione del firmatario nell'Albo professionale. Gli elaborati mancanti del timbro dovranno essere restituiti al firmatario.




Ultimo aggiornamento: lunedì 26 novembre 2012

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